A quali informazioni ha diritto il cliente per decidere se firmare il contratto?
Chiunque contatti un cliente per proporre un nuovo contratto deve sempre: farsi chiaramente identificare, specificando che è un agente di vendita e l'impresa di vendita per cui opera e i recapiti per ogni eventuale contatto con l'impresa (l'indirizzo e numero di telefono); prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura e, in particolare, le bollette, informare il cliente che il contatto ha lo scopo di proporre una nuova offerta commerciale; indicare la durata e la validità dell'offerta, i clienti a cui è rivolta e le modalità di adesione; fornire informazioni dettagliate sul contratto proposto, in particolare riguardo il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le eventuali altre spese e garanzie a carico del cliente; la durata del contratto; la modalità di conteggio dei consumi; le scadenze entro le quali dovrà essere pagato il servizio; le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento, i tempi e le procedure per l'eventuale esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso; fornire informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori; indicare i livelli specifici e generali di qualità commerciale ai quali il venditore deve attenersi e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto; consegnare al cliente una Nota informativa e la Scheda di confrontabilità; specificare i tempi tecnici necessari per il cambio venditore; se il cliente non è sul mercato libero, informarlo degli effetti del passaggio al mercato libero. Se il contatto avviene fuori dai locali commerciali dell'esercente, le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o altro mezzo durevole (ad esempio, un CD rom, una e-mail, un link a un sito internet accessibile con password).
Quali documenti deve ricevere il cliente che stipula un nuovo contratto?
Al momento della conclusione del contratto, o comunque, se il contratto è stato concluso mediante comunicazione a distanza (telefono o internet), entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, e in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, il venditore deve consegnare o trasmettere al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente finale, su altro supporto durevole (ad esempio, su una chiavetta usb o tramite un link con password): una copia integrale del contratto, scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile (non specialistico); una Nota informativa predisposta dall'Autorità che riassuma gli obblighi d'informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spieghi al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto; una Scheda di confrontabilità predisposta secondo lo schema definito dall'Autorità.
Cosa è la scheda di confrontabilità?
È un documento che deve essere consegnato dal venditore ai potenziali clienti, che fornisce un confronto tra la stima della spesa annua che un cliente-tipo, con determinati livelli di consumo, sosterrebbe se aderisse all'offerta rispetto a quella che lo stesso cliente-tipo sosterrebbe in base alle condizioni regolate dall'Autorità. La scheda contiene, tra l'altro, l'indicazione di eventuali costi per servizi aggiuntivi, diversi dalla fornitura di energia elettrica/gas, previsti dal contratto; eventuali modalità di indicizzazione/variazione del prezzo e le modalità di calcolo della variazione; eventuali sconti e/o bonus previsti dall'offerta; eventuali ulteriori dettagli sull'offerta contrattuale e la loro modalità di applicazione.
Chi può richiedere il servizio di maggior tutela?
Il servizio di maggior tutela è riservato ai clienti domestici e alle piccole imprese (meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) alimentate in bassa tensione.