Qualità Commerciale Ai sensi dell’Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V)
Ai sensi dell’Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V) e s.m.i dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
{37.1 : Entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, per ciascuna categoria di clientela, e al grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente a quello di informazione}.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V)
Indicatore
Standard specifico
AtsPower*
Tempo massimo di risposta motivata ai Reclami scritti
7 giorni solari
4 giorni
Tempo massimo di rettifica di fatturazione
60 giorni solari o
90 giorni solari per le fatture conperiodicità quadrimestrale
10 giorni
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione
20 giorni solari
7
*I dati di performance riportati si riferiscono al 2019
Standard generali di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (Ai sensi dell’Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V)
Indicatore
Standard generale
AtsPower*
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari
95%
100%
*I dati di performance riportati si riferiscono al 2019
L’esercente, in caso di mancato rispetto degli standard specifici, corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico pari a Euro 25, crescente in relazione al ritardo della prestazione
Limitatamente ai Clienti che sono passati al mercato libero, la delibera 366/2018/R/COM (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali) prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:
- mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
- mancato rispetto delle modalità previste per la comunicazione della variazione di cui al precedente punto;
Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l’emissione delle fatture, il fornitore riconoscerà un indennizzo di importo pari a quanto previsto dall’art 16.1 del TIF della periodicità di emissione delle fatture. La delibera ARG/com/239/10 prevede invece un indennizzo di euro 20;
Nel caso di mancato rispetto della frequenza di emissione delle fatture AtsPower, le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici sono quelli previsti dal comma 21.1 del TIQV;
L'indennizzo sarà riconosciuto nella prima fattura utile se maggioritario della fattura stessa o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.
In caso di ritardo nell’emissione della fattura di chiusura sarà riconosciuto un indennizzo automatico in base all’art. 18 del TIF.
Scarica Modulo Reclamo
Ai sensi dell’Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V) e s.m.i dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
{37.1 : Entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, per ciascuna categoria di clientela, e al grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente a quello di informazione}.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V)
Indicatore |
Standard specifico |
AtsPower* |
---|---|---|
Tempo massimo di risposta motivata ai Reclami scritti |
7 giorni solari |
4 giorni |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione |
60 giorni solari o 90 giorni solari per le fatture conperiodicità quadrimestrale |
10 giorni |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione |
20 giorni solari |
7 |
*I dati di performance riportati si riferiscono al 2019
Standard generali di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (Ai sensi dell’Art. 37 della 184/2020/R/com (T.I.Q.V)
Indicatore |
Standard generale |
AtsPower* |
---|---|---|
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari |
95% |
100% |
*I dati di performance riportati si riferiscono al 2019
L’esercente, in caso di mancato rispetto degli standard specifici, corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico pari a Euro 25, crescente in relazione al ritardo della prestazione
Limitatamente ai Clienti che sono passati al mercato libero, la delibera 366/2018/R/COM (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali) prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:
- mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
- mancato rispetto delle modalità previste per la comunicazione della variazione di cui al precedente punto;
Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l’emissione delle fatture, il fornitore riconoscerà un indennizzo di importo pari a quanto previsto dall’art 16.1 del TIF della periodicità di emissione delle fatture. La delibera ARG/com/239/10 prevede invece un indennizzo di euro 20;
Nel caso di mancato rispetto della frequenza di emissione delle fatture AtsPower, le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici sono quelli previsti dal comma 21.1 del TIQV;
L'indennizzo sarà riconosciuto nella prima fattura utile se maggioritario della fattura stessa o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.
In caso di ritardo nell’emissione della fattura di chiusura sarà riconosciuto un indennizzo automatico in base all’art. 18 del TIF.